Trasferimenti e passaggi
Trasferimenti e passaggi (sezione in aggiornamento)
I trasferimenti sono normati dal regolamento didattico del corso di studi, in particolare all’articolo 16 qui di seguito riportato.
Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti già acquisiti
1. Il passaggio da altri corsi di studio dell’Università degli Studi di Pavia o il trasferimento da altri Atenei sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti curriculari minimi e dell’adeguata personale preparazione, secondo le regole e i criteri di cui all’Art. 6. In assenza dei requisiti curriculari minimi non è possibile l’iscrizione al corso di laurea magistrale. In assenza di una adeguata preparazione personale, sulla base di quanto stabilito dall’Art. 6, comma 11, gli studenti interessati devono sostenere la prova di ammissione di cui al comma 10. Nel caso di studenti stranieri è fatta salva la possibilità di ricorrere a colloqui con gli interessati.
2. Il Consiglio di Dipartimento, dietro parere dell’apposita Commissione trasferimenti o del referente del corso di laurea magistrale, dispone il trasferimento o il passaggio e decide la misura del riconoscimento dei crediti formativi universitari già acquisiti, se funzionali con il tipo di profilo delineato dagli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale. In ogni caso, per crediti formativi universitari maturati in corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi ad un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di laurea presso l’Ateneo o in altra Università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all’iscrizione, l’abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di laurea magistrale.
4. Il periodo di validità temporale dei crediti formativi acquisiti è fissato in 6 anni. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni dell’Art. 46 del Regolamento didattico di Ateneo.